Sintesi dello statuto

A.Ge.Ha. Associazione Famiglie per la tutela dei diritti delle persone con disabilità

 

Art. 1.3 – L'Associazione

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia.

 

Art. 2 – Sede legale

L' A.Ge.Ha. - Associazione di persone con disabilità, ha la propria sede in Rozzano (Milano) – Via Roma n.° 89. Sezioni distaccate potranno essere costituite sul territorio nazionale.

 

Art. 3 – Finalità

L'Associazione si prefigge come scopo di promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità e sostenere le loro famiglie, nell’ambito del territorio del piano di Rozzano e limitrofi.

In particolare:

- Promuovere e favorire ogni azione diretta all'inserimento delle persone con disabilità nel contesto sociale;

- di tutelare i loro diritti ed ottenere il loro riconoscimento;

- di fornire un servizio di consulenza e assistenza alle persone con disabilità ed ai loro genitori attraverso strutture operative idonee;

- di promuovere attraverso il Parlamento, presso le autorità e le organizzazioni nazionali ogni opportuna iniziativa legislativa o amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

- di organizzare conferenze, riunioni, dibattiti e svolgere ogni altra attività diretta a far conoscere alle collettività i problemi delle persone con disabilità e favorirne la risoluzione;

- a mantenere stretti contatti, anche di lavoro o collaborazione, con tutte le strutture pubbliche o private che abbiano scopi analoghi a quelli dell’Associazione.

 

Art. 4 - Soci

I Soci si dividono in:

Soci Fondatori, aventi diritto al voto

Soci Ordinari, aventi diritto al voto

Soci Onorari, aventi dirittto al voto

Sono soci ordinari tutti coloro che impegnandosi a realizzare gli scopi dell’Associazione sono ammessi al Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può recedere dall'Associazione stessa con preavviso.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

I soci hanno l'obbligo di pagare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed usufruire dei servizi forniti dall'Associazione stessa.

I soci possono essere esclusi dal Consiglio Diretttivo qualora contravvengano ai principi della solidarietà, abbiano dei comportamenti in contrasto agli scopi dell’Associazione, non paghino la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

Art. 5.1 – Il contributo associativo dei soci è annuale, non trasferibile e non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita delle qualità di socio.

Art. 5.2 – Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Art. 5.3 – I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione ha intenzione di attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 5.5 – I soci hanno l'obbligo di: osservare le norme del presente statuto; contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività volontaria; versare il contributo associativo annuale stabilito dall' Assemblea; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

 

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

L'Assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione;

La Presidenza;

Il Collegio dei Garanti;

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

 

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai Soci ordinari e dai Soci onorari. Essa deve essere convocata, con raccomandata a mano dagli Amministratori una volta l'anno per approvazione del Bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli Amministratori non provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. L'assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministazione, fatta eccezione per quelli specificatamente demandati da questo statuto e da altri organi. L'assemblea in particolare delibera, in sede ordinaria, sulle seguenti materie:

a – Nomina i membri del Consiglio d'Amministrazione;

b – Nomina i membri del Collegio dei Garanti;

c – Nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

d – Delibera le contribuzioni Associative

L'assemblea in particolare delibera in sede straordinaria, sui seguenti oggetti:

a – Modifica dello Statuto

b – Scioglimento e messa in liquidazione delle Associazione con destinazione dei beni residui ad Associazioni pari scopi affini.

 

Votazione:

 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto Costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati. In caso dello scioglimento dell’Associazione i beni che residuano saranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volntariato operanti in identico o analogo settore.

 

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

1 – Il Consiglio è l'organo che da esecuzione al programma deliberato dalla Assemblea dei Soci.

2 – Il Consiglio è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 persone.

3 – Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

4 – Il Consiglio può essere integrato per cooptazione; questa ultima deve essere immediatamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; nel caso in cui i consiglieri dimissionari, o venuti comunque meno, dovessero superare la metà del numero dei componenti si dovrà procedere a nuove elezioni da parte dell'Assemblea.

 

Art. 9 – La Presidenza

1 – Il Consiglio è presieduto da un Presidente che ha la legale rappresentanza della Associazione anche in giudizio.

2 – Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio; al Presidente e al Vice Presidente possono essere conferite deleghe specifiche dal Consiglio.

 

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

1 – Il Collegio dei Revisori è composto di tre persone che eleggono tra loro un Presidente. Dura in carica tre anni.

2 – I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione , controllano e controfirmano i Libri Cassa.

 

Art. 11 – Collegio dei Garanti

E' composto di tre membri che eleggono tra loro un Presidente. Dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Garanti ha il potere d'ufficio o su segnalazione di un associato o di un'organo dell'Associazione, di sospendere o escludere dalla Associazione stessa l'associato che abbia un comportamento non in armonia con le norme o lo spirito dell'Associazione o che abbia compiuto fatti gravi che fanno ritenere non opportuna la sua permanenza nella Associazione stessa.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono deliberate senza formalità di procedura, salvo il contradditorio e sono immediate ed esecutive.

 

Art. 13 – Patrimonio ed Entrate

1 – Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi ordinari e straordinari e da qualsiasi altra erogazione o sussidio o contributo, sia pubblico o privato.

2 – I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio stesso in caso di recesso o di scioglimento dell'Associazione.

 

Art. 14 – Esercizio sociale e Bilancio

1 – L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

2 – I Bilanci preventivi e consuntivi dovranno essere approvati entro il 28 Febbraio di ciascun anno, da parte dell'Assemblea ordinaria.

 

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel seguente statuto saranno applicate disposizioni di legge contemplate dal Codice Civile.



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Statuto completo
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